Queste pagine
informative sono pubblicate per dare attuazione all'art. 3, commi 18 e
54, della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008):
"CONSULENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - comma 18
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione
del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo
compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante."
"PUBBLICITA' PER INCARICHI ESTERNI - comma 54 (modifica all'art. 1 comma
127 della L. 662/1996)
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o
che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso
sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato."
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
del dirigente preposto.
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